Art. 6.
(Demolizione di immobili abusivi).

      1. Le opere edilizie abusive realizzate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono acquisite di diritto al patrimonio del comune su cui le stesse insistono. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L'acquisizione ha effetto se non sono realizzati la demolizione e il ripristino dei luoghi, o non è stata eliminata la difformità, da parte del

 

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responsabile dell'abuso, nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'ingiunzione a opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente. Qualora le opere siano realizzate su aree o demanio pubblici esse sono senz'altro demolite, secondo la procedura dei commi 3 e 4.
      2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale l'abuso stesso è stato realizzato.
      3. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto, entro un mese dalla ricezione della richiesta del comune, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessati, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
      4. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi previsti dall'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Il ripristino e la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuati secondo le modalità prescritte dal comune. La demolizione, il ripristino e la riqualificazione ambientale sono effettuati a spese del responsabile dell'abuso.